1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio provinciale di cui all'articolo 5 previa audizione dell'interessato. Esse sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
d) la radiazione dall'albo.